Percorsi INDIRE/Università titolo estero in attesa di riconoscimento: il Ministero spiega il requisito di accesso. Le FAQ

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una pagina informativa dedicata ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, previsti ai sensi dell’art. 6 e 7 del DL n. 71/024, convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024.
La pagina si articola in due sezioni, ciascuna focalizzata su una tipologia specifica di percorsi, corredate da una sezione di FAQ. I corsi di specializzazione per entrambi i decreti si svolgono in modalità telematica e sincrona, con tutti gli esami condotti in presenza. La durata minima dei corsi è di quattro mesi.
Ecco un riassunto dei due tipi di percorsi:
Corsi di specializzazione ex articolo 6:
Il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025, n. 75, attuativo dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, consente all’INDIRE e alle Università, singolarmente o in convenzione con l’INDIRE, di organizzare percorsi di specializzazione di 40 Crediti Formativi per docenti che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno negli ultimi cinque anni, sul medesimo grado.
Corsi di specializzazione ex articolo 7:
Il decreto interministeriale del 24 aprile 2025, n. 77, attuativo dell’articolo 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, permette all’INDIRE e alle Università, autonomamente o in collaborazione con l’INDIRE, di organizzare percorsi di specializzazione rivolti a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, hanno completato un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un’università estera legalmente accreditata nel paese d’origine o altro organismo abilitato, con un procedimento di riconoscimento in sospeso o un contenzioso giurisdizionale per la mancata conclusione entro i termini di legge.
Le Faq del Ministero:
Di seguito link https://www.mim.gov.it/faq20 trovate le FAQ ufficiali pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito relative ai percorsi INDIRE.